Entro pochi giorni chi ha aderito alla Rottamazione-Quater riceverà la comunicazione relativa all’esito con il piano scadenze.
Facciamo un ripasso su questo ennesimo condono partorito dal fisco italiano.
La Legge n. 197/2022 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 in modo agevolato.
I contribuenti possono estinguere questi debiti pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Non si pagano gli interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Posticipato al 30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione Agevolata, insieme ai termini per gli adempimenti successivi.
La Definizione Agevolata si applica a tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questi includono:
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato possono rientrare nella Definizione Agevolata solo se l’ente ha adottato specifici provvedimenti entro il 31 gennaio 2023. Questi provvedimenti devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la stessa data e pubblicati sul sito internet dell’ente.
Alcuni degli enti previdenziali che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i loro carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione Agevolata includono:
Non sono ammessi al beneficio della Definizione Agevolata:
1. I carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.
2. I carichi relativi a:
3. Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).
4. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno adottato uno specifico provvedimento entro il 31 gennaio 2023 per includere tali carichi nell’ambito della misura agevolativa.
Il Decreto Legge n. 51/2023 stabilisce i seguenti termini per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione Agevolata:
Puoi saldare l’intero importo entro il 31 ottobre 2023.
Se preferisci dilazionare il pagamento, puoi farlo in un massimo di 18 rate consecutive.
Le prime due rate scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.
Le restanti rate si dividono nei successivi 4 anni e devono essere saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Le prime due rate saranno ciascuna il 10% dell’importo totale dovuto, mentre le restanti rate avranno lo stesso importo.
Il tasso di interesse è del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
Importante! Se non rispetti i termini di pagamento o versi in ritardo, la Definizione Agevolata è nulla e i pagamenti effettuati vengono considerati come acconti sulle somme dovute.
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati nell’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito con modifiche nella Legge n. 100/2023, i termini e le scadenze della Definizione Agevolata (“Rottamazione-quater”) sono prorogati di 3 mesi.
Fonte: Agenzia Riscossione