“Il tuo ISA 2024 CPB” è il software rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per le partite IVA che intendono aderire al nuovo Concordato Preventivo Biennale.
COME E QUANDO ADERIRE
Per il primo anno si può aderire entro il termine per l’invio del Modello Redditi. Nel calcolo della proposta del fisco non vanno considerate plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e redditi da partecipazioni in società.
Anche per il valore della produzione netta, questi elementi non devono essere inclusi. In ogni caso, i “redditi concordati” e il “valore della produzione netta” non possono essere inferiori a 2mila euro.
AMMESSI ED ESCLUSI DAL CPB
Possono aderire:
– Chi esercita attività d’impresa, arte o professione.
– Chi applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
– Chi nel periodo d’imposta precedente a quello da concordare non ha debiti tributari superiori a 5mila euro o li ha estinti prima della scadenza per aderire.
Non possono aderire:
– Chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a farlo.
– Chi è stato condannato per reati specifici previsti dal Dlgs n. 74/2000, dall’articolo 2621 del codice civile e dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale.
PERCHÈ ADERIRE AL CPB
Aderire al Concordato Preventivo Biennale comporta alcuni vantaggi:
1. Esclusione dagli accertamenti basati sulla verifica della correttezza delle scritture contabili (articolo 39, Dpr n. 600/1973).
2. Accesso ai benefici del regime ISA, che includono:
– Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 70mila euro per l’Iva e 50mila euro per imposte dirette e Irap.
– Esonero dal visto di conformità o garanzia per rimborsi fino a 70mila euro annui.
– Esclusione dalla disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994).
– Esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici.
– Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
– Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
Fonte: Fisco Oggi